No, no...
l'art. 2598 del Codice Civile recita:
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
Da quanto sopra si deduce che la condizione sufficiente per il manifestarsi della condotta illecita riguardo ai marchi è che gli stessi siano già utilizzati legittimamente, non che siano anche depositati.
Sempre dallo stesso articolo, per ciò che riguarda i prodotti, l'illecito deriva dalla copia servile, non dall'esistenza di un eventuale brevetto.
E' un argomento sul quale persiste una notevole confusione, a dispetto degli articoli di legge che sono invece chiari. Il principio guida deve essere quello che "copiare per vendere" è sempre illecito. A questo punto, molti si chiederanno a cosa servano i brevetti, e la risposta sta in quell'avverbio "servilmente" presente nell'articolo di legge. Se un prodotto è brevettato, la tutela si estende alla funzione, in genere, e alle rivendicazioni, in dettaglio, presenti nel brevetto, mentre in assenza del brevetto valgono le sole disposizioni dell'art. 2598 C.C.
Nel caso della forma del profilo di un orologio, se la stessa viene copiata servilmente, si incorre comunque nell'illecito di concorrenza sleale, indipendentemente dal deposito, o meno, del disegno da parte del legittimo proprietario. Per copia servile si intende quella che possa generare confusione nell'utente finale, ovvero anche piccole modifiche (la rotazione speculare, l'eliminazione di dettagli, ecc.), non sono sufficienti a sottrarsi dalla condotta illecita.
Perché allora depositare un marchio o un modello di utilità se comunque si è garantiti dall'art. 2598 C.C.? Lo si fa per assicurarsi la documentazione che attesti, senza ombra di dubbio, l'originalità del lavoro svolto e la data dalla quale si possono vantare i diritti sul modello stesso. In mancanza di tale deposito, è onere della parte dover dimostrarne la proprietà antecedente. Oggi questo è però molto più semplice di una volta, grazie alla rete e alle sue copie dei siti eseguite da terze parti indipendenti.
Un ultimo accenno sull'idoneità alla rivendicazione di proprietà intellettuale. Se io faccio un orologio il cui sfondo è un teschio, la faccina sorridente, la torre Eiffel, il profilo delle terre emerse, ecc.
non posso in alcun modo rivendicare alcun diritto sull'originalità, e chiunque può copiare (anche servilmente) gli stessi profili. Se invece il profilo è "originale", come potrebbe esserlo una qualsiasi forma astratta, scatta il diritto alla tutela sancito dall'articolo di legge più volte citato.